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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LIRICA BOLZANO

Art.1

E'costituita I'associazione culturale per Iattività denominata“Associazione Internazionale Lirica Bolzano”.

LAssociazione hasede in Bolzano,piazza Erbe n.42 ed hadurata llimitata.

Art.2

LAssociazione non persegue scopidi lucro.

Art.3

LAssociazione halo scopo di praticare,promuovere e diffonderela cultura e l'arte nel settore del canto lirico,in particolare IAssociazione si propone di:

a)realizzare spettacoli;

b)partecipare alla realizzazione di rassegne teatrali e di canto lirico;

c)favorire la partecipazione degli associatiadiniziativedi ricerca,disperimentazione,di formazione;

d)promuovere e realizzare ogni altrainiziativa direttamente o indirettamenterispondente alle finalità dell'Associazione.

Art.4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloroche ne condividonole finalità ed i principi ispiratori,ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

Art.5

La qualificadi socio siottieneal momento dell'ammissione all'Associazione,che viene deliberatadal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda diammissione.La partecipazione dei soci al'Associazione non potrà    essere temporanea.La domanda diammissione presentatada coloroche non hanno   raggiunto la maggiore età deve essere firmatada un genitore o dachi ne faleveci.

 

Art.6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.I soci maggiorenniesercitano i diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi;i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

 

Art.7

I soci hannol'obbligo di osservare lostatuto,dirispettare le decisioni degli Organi dellAssociazione e di corrisponderele quote associative.Nonè ammessa latrasferibilità   e la rivalutazione delle quote e deirelativi diritti.Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.Ai soci possono essere  rimborsatesoltanto le spese effettivamentesostenute,secondoopportuni parametrivalidi per tuttii soci,preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Art.8

La qualità di socio si perde per decesso,dimissioni,espulsione,morosità e mancato     rinnovo annualedel tesseramento.II socio può essere espulso quando ponga in essere comportamentiche provocano danni materiali o morali all'Associazione.La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data discadenzastabilitadal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo Pulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta deiConsiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

 

Art.9

La perdita,per qualsiasi causa,dellaqualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

 

Art.10

Gli organi dell'Associazione sono:IAssemblea dei soci,il Consiglio Direttivo,il Presidente.

 

Art.11

LAssemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.E'convocata dal Presidente,in via ordinaria,almeno una volta P'anno per I'approvazione del rendiconto e per affrontare le  problematiche più rilevanti per la vita del'Associazione.E'comunque convocata ognivolta che il Consiglio Direttivo loritenga opportuno,ovvero quando venga fatta richiesta daalmeno un terzo dei soci,purché in regolaconiversamenti delle quote associative.  

 

Art.12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuataalmeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai socieaffissione dell'avviso in     maniera ben visibile nei locali in cui sono svolteleattività associative.L'avviso di convocazione deve contenere il giorno,I'oraed il luogo della prima e della seconda convocazione,nonché I'ordine del giorno.

 

Art.13

Possono intervenire allAssemblea,con diritto divoto,tuttii soci,purché in regola con il   pagamento delle quote.Ogni socio hadiritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta,daaltro socio.Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

 

Art.14

In prima convocazione IAssemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci,in seconda convocazionequalunquesia il numero dei soci presenti.Tra la prima  ela seconda convocazione deve intercorrerealmenoun'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti,salvoquanto disposto dall'art.15 Comma 2.

 

Art.15

LAssemblea dei soci approva annualmente il rendiconto:ogni anno elegge il Consiglio Direttivo,fissandone il numerodei componentiche non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;deliberai provvedimentidiespulsione propostidal Consiglio Direttivo.

Le modifichestatutarie sono deliberate dallAssemblea con il voto favorevole dialmenola metà dei soci,mentre loscioglimento dellAssociazione e la devoluzione del patrimonioè deliberato con il voto favorevole dialmeno due terzidei soci. Delle delibereassemblearideve essere datapubblicità,per estratto,medianteaffissione nella sede sociale.

 

Art.16

lì Consiglio Direttivo è P'organo esecutivo dell'Associazione.Esso è compostodi un  minimodi tre membri;tuttii componenti durano in carica un anno e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

 

Art.17

ll Consiglio Direttivo è dotato dei più ampipoteri perlagestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione.Spetta inoltreal Consiglio direttivo:

a)stabilire annualmente il calendariodelleattività associative b)fissare la data dell'assemblea annuale;

c)redigere il rendiconto annuale;

d)predisporrelarelazione dell'attività svolta;

e)assicurare un corretto uso delle strutture e deglistrumentitecnicidicui PAssociazione siavvale

per le proprie attività;

f)adottarelemisure necessarie allosvolgimentodell'attività dell'Associazione;

g)attuare ledeliberazioni dell'Assemblea;

h)proporre all'Assemblea I'espulsionedi soci;

i)formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione,da sottoporre

all'approvazione deif'Assemblea.

 

Art.18

ll Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo traiproprimembri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere IAssemble a e il Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui un designato Vicario, ed un Tesoriere.

 

Art.19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. II Consiglio Direttivo si considera decaduto, quando vengono a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso I'assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

 

 Art.20

ll Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente loriterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

 

Art.21

ll patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate  dai soci,da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.Eventuali avanzi digestione o fondi di riserva non potranno   essere distribuiti sia in forma diretta che indirettatraisoci, salvo chela destinazione o    distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote

associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità .

 

Art.22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. II Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. II rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

 

Art.23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci,con le maggioranze previste dal Part.15,secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale  patrimonio residuo sarà    devoluto adenti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito I'organismo di controllo di cui al'art.3,comma 190,della legge 23 dicembre 1996 n.662,e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, nonché alle   norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

Bolzano   lì08/09/2M²4

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